Polizia Provinciale e Ambientale Salerno, Celano (Forza Italia) scrive a procura e prefetto
Polizia provinciale cancellata, lettera a Procura e Prefetto del coordinatore provinciale di Forza Italia Roberto Celano. “A seguito dello scioglimento del corpo di Polizia Provinciale, a mio avviso inopportuno e fortemente osteggiato dal sottoscritto, il giorno 10 u.s., con Decreto Presidenziale n. 2 l’amministrazione Provinciale di Salerno ha perfino eliminato dalla propria macrostruttura il Servizio Operativo di Polizia Ambientale (unitamente a quello di Polizia Stradale), con la presunta necessità di rendere coerente l’organizzazione degli uffici e l’assetto dei servizi provinciali col “quid decisum” nella sentenza del TAR Campania – Sezione distaccata di Salerno n.821 del 10 aprile 2024, divenuta irrevocabile in data 17.06.2024 (cfr. nota Settore Avvocatura prot. 202400071018 del 19.06.2024).
In detta sentenza, invero, al punto 3 si legge che “L’Amministrazione resistente ha inoltre eccepito il difetto di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, i quali non subirebbero alcun pregiudizio, in quanto continuerebbero a svolgere la propria prestazione lavorativa alle dipendenze della Provincia di Salerno e per altro, in tesi, con compiti e mansioni del tutto invariate, essendo assegnati a servizi rispettivamente di vigilanza ambientale ..(omissis) …. nell’ambito delle funzioni fondamentali che permangono nelle competenze dell’ente Provincia assegnate rispettivamente ai settori Ambiente e Viabilità dell’ente”; tale eccezione è stata respinta dal Collegio giudicante ritenendo che “..i ricorrenti abbiano prospettato un interesse ad agire personale, attuale e concreto…” in merito alla paventata possibilità di perdere il proprio STATUS pubblico, ovvero dequalificati da pubblici ufficiali a meri dipendenti.
In sostanza detta sentenza stabilisce che sarebbe legittimo lo scioglimento del Corpo di Polizia Provinciale, essendo una facoltà prevista dalla legge quadro 65/86, fermo restando che, come indicato al punto 2) della citata sentenza, il combinato disposto della legge n. 56/2014 e D.L. 78/2015 impone testualmente che “gli Enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di Polizia Provinciale necessario per l’esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 comma 421 della legge 23/12/2014 n. 190” ; in ragione di ciò è onere dell’Amministrazione assegnare il personale a Servizi rispettivamente di Vigilanza Ambientale e Stradale con compiti e mansioni del tutto invariate. L’Amministrazione, al contrario, articolando artificiosamente termini e stralci di concetti disseminati nei vari atti amministrativi, sembrerebbe aver di fatto disatteso quanto deciso dal TAR portando a termine un disegno che appare oggettivamente finalizzato esclusivamente alla rimozione dell’organo di controllo. Evidenti sono alcuni passaggi e forzature orientate in questo senso:
- Appare inusuale che il proponente sia il Segretario Generale e non un dirigente;
- Lo stesso Segretario Generale, nella Relazione Tecnica proposta per la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 26/05/2023, attestava testualmente che “la funzione di polizia amministrativa locale, alla luce di quanto innanzi evidenziato, non rientra dunque nel catalogo delle funzioni fondamentali dell’Ente, trattandosi all’evidenza di una funzione strumentale all’esercizio delle funzioni fondamentali rimesse alla cura e competenza dell’Ente”. Logica vorrebbe che ciò che è strumentale all’esercizio di una funzione fondamentale, assume a sua volta carattere di indispensabilità. Nel caso in specie, ad opinione dello scrivente, l’esercizio delle funzioni di P.L. assumerebbe carattere di obbligatorietà e, pertanto, non potrebbe essere soggetto a valutazioni discrezionali se non in violazione di legge.
- Al punto 3) della Delibera n. 26 del 26/05/2023 il Consiglio decide di “demandare al Presidente della Provincia di comunicare al Prefetto di Salerno ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge n.65/86, la perdita della qualifica di operatore di Polizia Locale appartenete al disciolto corpo, affinché il Prefetto dichiari la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza”. Questa decisione apparrebbe in evidente violazione di legge in quanto la richiamata norma rimanda al comma 2) della stessa legge ove è sancito che la revoca del Decreto di P.S. è prevista tassativamente in soli nr. 3 casi fra i quali non rientrano quelli addotti.
- Il manifestato impegno del Presidente in sede di Consiglio e in atti da parte dell’Avvocatura in sede di ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo afferente il solo scioglimento del Corpo, preservando i servizi e mantenendo inalterati funzioni e mansioni del personale interessato, risulterebbe, a seguito degli ultimi accadimenti, evidentemente fuorviante e ingannevole per coloro che a vario titolo hanno dovuto determinarsi in merito (Consiglieri e Giudici).
- L’invocata necessità del riordino per un presunto risparmio economico sembrerebbe non rispondere al vero, in quanto lo stesso Presidente Alfieri si era impegnato pubblicamente a non ledere il trattamento economico goduto dal personale appartenente al Corpo, ben sapendo che il C.C.N.L. non consentiva la fruizione di indennità legate esclusivamente alle mansioni e funzioni di P.L. svolte; a tale forzatura si è dovuto porre parziale rimedio mediante C.D.I. parte giuridica ed economica 2023/2025 con D.P. n. 264/2023, che comunque non ha colmato il danno economico subito dal personale interessato.
Inoltre, sembrerebbe che lo stesso Dirigente del Settore Ambiente abbia più volte rappresentato al Segretario Generale l’importanza dell’attività di controllo in materia ambientale svolta dal personale appartenente al SOPA e delle funzioni loro attribuite di vigilanza, come statuite dalla relativa Area di Vigilanza presso lo stesso Settore, con particolare riguardo sia all’attivazione delle procedure di conformità, regolarizzazione e/o ripristino delle attività autorizzate, che all’esercizio del potere sanzionatorio necessario seguito le accertate violazioni amministrative.
Preme infatti far rilevare che sono per legge assegnate alla Provincia, con riguardo al competente Settore Ambiente e al relativo personale individuato con attribuzione di potere ispettivo e sanzionatorio, le attività di controllo e vigilanza imposte dalle seguenti norme richiamate:
- l’art. 197, in combinato disposto con gli artt. 262 e 263, del D.Lgs. 152/06 pone in capo alla Provincia il controllo su tutte le attività di gestione, intermediazione e commercio di rifiuti, in particolare i commi 1, 3 e 5, prevedendo attività di controllo sugli impianti di cui agli artt. 214, 215 e 216 della stessa norma, incluse le imprese che producono rifiuti pericolosi;
- il D.Lgs. 152/06 e il D.Lgs. 209/03 assegnano alla Provincia i controlli obbligatori e sistematici in materia di rifiuti e veicoli fuori uso;
- la Regione Campania con D.G.R. n 8/2019 al punto 3.5.7 ha demandato alla Provincia i controlli per gli impianti autorizzati in procedura ordinaria art. 208 D.Lgs. 152/06;
- la Delibera n. 852 del 12/03/1999 Regione Campania ha disciplinato la sorveglianza e il controllo in materia di rifiuti transfrontalieri, di cui all’art. 194 del D.Lgs. n.152/06 incaricando (art. 197 stessa norma) questo Ente a procedere agli opportuni controlli.
Resta pertanto sancito l’obbligo di legge per l’esercizio dell’Attività Ispettiva e di Vigilanza con riguardo alla gestione integrata dei rifiuti, all’inquinamento delle matrici ambientali, al ciclo delle acque, in relazione ai compiti di istituto del Settore Ambiente, al fine di poter garantire regolari controlli prescritti dalla normativa sopra richiamata per la tutela delle matrici ambientali, espletando un’attività di prevenzione ed eventuale repressione di fenomeni e condotte illecite.
In ragione di quanto evidenziato e precisando che il Settore Ambiente è privo di altro personale qualificato per lo svolgimento di dette attività di vigilanza, eliminare il “Servizio Operativo di Polizia Ambientale” significa rinunciare al potere/dovere ispettivo e di controllo dei fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali del territorio
Per quanto sopra esposto, la decisione politica posta in essere dal Presidente Alfieri con il concorso della maggioranza dell’organo politico, finalizzata alla rimozione di un organo di controllo di Polizia Amministrativa e Giudiziaria soprattutto in materia esclusiva di Polizia Ambientale e istituzionalmente autonoma dal potere politico nell’esercitare le proprie imprescindibili funzioni nella prevenzione/ repressione di condotte illecite in generale e particolarmente in materia ambientale, sembrerebbe essere sostanzialmente priva di presupposti di legalità. Qualcuno, anzi, potrebbe perfino immaginare che l’obbiettivo sarebbe proprio quello di impedire il pieno esercizio dei prescritti controlli di Polizia.
L’eliminazione del Servizio Operativo di Polizia Ambientale consentirebbe di fatto ad ogni attività e/o azienda afferente la materia ambientale e insistente su tutto il territorio provinciale di Salerno di poter esercitare in assenza di ogni controllo istituzionale.
Tanto si evidenzia e segnala al fine di consentire alle Ill.me Autorità in indirizzo e ognuna per la propria competenza di poter verificare la legittimità degli atti adottati dalla Provincia di Salerno a seguito della citata Sentenza del TAR n. 00821/2004 Reg.Prov.Coll. e N. 00990/2023 Reg.Ric., nonché di verificare che le condotte poste in essere dalla Pubblica Amministrazione Provincia non siano palesemente ostative della legalità, della tutela della sicurezza pubblica, della vigilanza sul territorio e dell’integrità delle matrici ambientali, ivi compreso il danno erariale per il mancato introito per la mancata contestazione di eventuali illeciti amministrativi”, scrive il coordinatore salernitano di Forza Italia Roberto Celano.