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PIGNORAMENTI IMMOBILIARI E VENDITE ALL’ASTA L'Avvocato risponde 

PIGNORAMENTI IMMOBILIARI E VENDITE ALL’ASTA

Prendiamo spunto da una notizia di cronaca recentemente pubblicata, in riferimento ad un raggiro patito da una famiglia della nostra provincia, per colpa di un abile truffatore, a cui aveva affidato la somma di €20.000, con l’illusione che tale cifra sarebbe servita per l’acquisto di alcuni immobili pignorati e venduti con asta giudiziaria.

Ovviamente il denaro è sparito insieme alla speranza di acquisire le proprietà immobiliari.

Insieme allo Studio Legale Labonia, non entrando nel merito della vicenda, cerchiamo di chiarire le idee a chi ci legge, in merito alla farraginosa procedura di pignoramento e vendita di immobili sequestrati.

Giusto per inquadrare l’ampiezza del problema, segnaliamo che il numero degli immobili sottoposti a tale procedura nei vari tribunali italiani, supera annualmente le 200.000 unità.

Il complicato iter giudiziario inizia con il pignoramento immobiliare, procedura con cui un creditore richiede l’espropriazione di un bene di proprietà del debitore, allo scopo di recuperare quanto a lui dovuto tramite vendita all’asta.

Ma la procedura è lunga e macchinosa, seguendo i dettami degli articoli del Codice di Procedura Civile.

È indispensabile l’esistenza di un titolo esecutivo, che attesti il diritto al credito, con successiva notifica al debitore e trascrizione dell’atto di pignoramento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Il debitore è costituito custode dell’immobile e degli accessori compresi i frutti derivanti dallo stesso.
Dal momento in cui viene restituito al creditore l’atto notificato, lo stesso ha 15 giorni di tempo per l’iscrizione al ruolo: l’istanza di vendita può essere avanzata dal creditore procedente o da chiunque intervenga con titolo esecutivo alla procedura, ex art. 567 c.p.c.
Deve essere poi depositata una complessa documentazione, che attesti le risultanze delle visure catastali.
Il Giudice dell’Esecuzione nomina, allo stato, un esperto per la stima dell’immobile e la fissazione di udienza di comparizione per tutti gli interessati: in tale sede possono essere avanzate eventuali opposizioni.
Viene poi fissata una data di vendita, solitamente su una base economica pari al 75% del valore stimato: la stessa può avvenire “senza incanto”, con offerta in busta chiusa, o “con incanto”, seguendo gara pubblica al rialzo.
Se la vendita ha esito negativo dopo vari ribassi, il giudice può disporre l’amministrazione giudiziaria ex articolo 591 c.p.c.

I tempi per la definizione di detta procedura sono lunghi ed imprevedibili e, laddove l’eventuale ricavato non copra quanto dovuto ai vari i creditori, il debitore esecutato non risulta liberato dal residuo dovuto.

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