You are here
PARCHEGGIO A PAGAMENTO NON RISPONDE DI FURTI E DANNI ALLE AUTO: COSA DICE LA LEGGE? L'Avvocato risponde 

PARCHEGGIO A PAGAMENTO NON RISPONDE DI FURTI E DANNI ALLE AUTO: COSA DICE LA LEGGE?

Per questo quesito, la risposta dell’avvocato Simone Labonia.

In merito allo sgravio di responsabilità nei parcheggi a pagamento in aree private, ecco cosa dice la normativa.
Quando si lascia l’auto in un parcheggio a pagamento, spesso si legge un cartello con la formula “La direzione non risponde di furti o danni ai veicoli”. Una dicitura ricorrente che però solleva dubbi: è davvero sufficiente per esonerare il gestore da ogni responsabilità?

La questione è regolata dal codice civile, che disciplina il contratto di deposito. Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, il parcheggio a pagamento in area privata non si riduce alla mera locazione di uno spazio, ma implica un vero e proprio affidamento del veicolo al gestore. In altre parole, quando si paga per lasciare l’auto in un’area custodita o recintata, si instaura un rapporto contrattuale assimilabile al deposito, con l’obbligo per il gestore di vigilare sul bene.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che le clausole di esonero totale da responsabilità, come quelle riportate nei cartelli, non hanno efficacia automatica. Per essere vincolanti devono essere accettate in modo espresso dal cliente (art. 1341 c.c.), poiché si tratta di “clausole vessatorie”. Inoltre, anche laddove vi sia un consenso formale, tali clausole non possono mai escludere la responsabilità per dolo o colpa grave del gestore (art. 1229 c.c.).

Nei archeggi custoditi, il gestore risponde di furto totale o parziale e di eventuali danni al veicolo, salvo che provi il caso fortuito o la forza maggiore, mentre
in quelli non custoditi, se il servizio consiste solo nella messa a disposizione di uno spazio (ad esempio strisce in area privata ma senza sorveglianza né controllo accessi), la responsabilità del gestore è limitata.
In tal caso, il rapporto contrattuale è più vicino alla locazione di area che al deposito.

La differenza sostanziale sta quindi nel livello di custodia: barriere, accessi controllati, personale di vigilanza o telecamere fanno propendere per l’obbligo di custodia; un semplice piazzale delimitato senza controllo, invece, può ridurre gli obblighi del gestore.

Per l’automobilista, è importante sapere che il cartello generico non basta a privarlo dei propri diritti: se paga per un parcheggio che offre custodia, può chiedere il risarcimento in caso di furto o danneggiamento, a meno che il gestore dimostri di aver adottato tutte le cautele possibili.

In definitiva, la normativa tutela l’utente contro clausole di esonero troppo sbilanciate e ribadisce che il pagamento di un parcheggio privato non è solo un corrispettivo per lo spazio, ma anche per la garanzia di custodia.

scritto da 







Related posts