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MI È SCAPPATA UNA BESTEMMIA IN PUBBLICO: RISCHIO UNA DENUNCIA? L'Avvocato risponde 

MI È SCAPPATA UNA BESTEMMIA IN PUBBLICO: RISCHIO UNA DENUNCIA?

Con un richiamo ad una maggiore attenzione, l’avvocato Simone Labonia ci chiarisce le vigenti normative in materia.

In Italia l’idea che la bestemmia possa comportare una denuncia penale ha un significato storico: un tempo, infatti, l’atto di bestemmiare in pubblico era considerato una vera e propria contravvenzione penale punibile con ammenda o addirittura arresto.
Era un residuo del Codice Rocco del 1930 e, sebbene raramente applicato, faceva parte dell’ordinamento giuridico italiano fino a fine millennio.
La svolta normativa è arrivata con il decreto legislativo 507/1999, che ha depenalizzato la bestemmia.
In pratica, il comportamento non è più un reato penale: non si rischia né l’arresto né un procedimento criminale con conseguente iscrizione nel casellario giudiziale.
La bestemmia è stata trasformata in illecito amministrativo, sanzionato esclusivamente con una multa.

Oggi l’articolo di riferimento è il 724 del Codice Penale: la norma si applica solo se la blasfemia è pubblica e percepibile da altri.
Significa che un’espressione blasfema tra amici in privato o non udibile da terzi non rientra nella fattispecie sanzionata.
Anche postare una bestemmia su un social network accessibile al pubblico può configurare l’illecito, perché la rete è considerata equiparabile a un luogo pubblico.
È importante notare che la punizione resta di natura amministrativa: non si parla di “reato” né di pena detentiva, bensì di multa. In altre parole, non esiste oggi nel nostro ordinamento un reato penale di bestemmia che possa condurre a un procedimento penale con incriminazione formale come avveniva in passato.
Sul piano costituzionale, la legge ha subito modifiche: la Corte Costituzionale nel 1995 ha dichiarato incostituzionale la parte dell’articolo 724 che collegava la fattispecie a “simboli o persone venerati nella religione dello Stato”, rendendo più neutrale la disposizione.

Infine, va ricordato che alcuni regolamenti locali, pur non modificando il diritto penale, hanno cercato di introdurre sanzioni più severe contro la blasfemia o il turpiloquio nei propri ambiti di competenza.
Tali iniziative, tuttavia, non configurano reati penali e rimangono nell’ambito amministrativo.

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