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INTIMIDAZIONI CAMORRISTICHE CONTRO IMPRENDITORI E COMMERCIANTI L'Avvocato risponde 

INTIMIDAZIONI CAMORRISTICHE CONTRO IMPRENDITORI E COMMERCIANTI

Notiziata del nostro giornale, l’aggressione di un ambulante in un mercatino della provincia, con caratteristiche di camorra:
commentiamo con l’avvocato Simone Labonia.

Le intimidazioni di natura camorristica rivolte contro imprenditori e commercianti rappresentano una delle forme più insidiose e pervasive di criminalità organizzata in Italia. Tali condotte si manifestano attraverso minacce, richieste estorsive, danneggiamenti e pressioni psicologiche volte a ottenere vantaggi economici o a consolidare il controllo del territorio. Gli effetti sono devastanti: paralisi dell’iniziativa privata, alterazione del libero mercato, emarginazione sociale e diffusione di un clima di omertà e paura.

Dal punto di vista giuridico, l’ordinamento italiano punisce severamente tali comportamenti. L’articolo 629 del codice penale disciplina il reato di estorsione, configurabile quando si costringe qualcuno, con violenza o minaccia, a fare o a non fare qualcosa, procurando un ingiusto profitto con altrui danno. Se l’azione intimidatoria è aggravata dal metodo mafioso – come previsto dall’art. 416-bis.1 c.p. – la pena è aumentata, riflettendo la maggiore offensività sociale e la capacità intimidatoria del sodalizio criminale.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto un ruolo decisivo nel definire e affinare i contorni della punibilità di queste condotte. In particolare, ha chiarito che la sussistenza del metodo mafioso non richiede l’effettiva appartenenza all’associazione mafiosa, ma è sufficiente che l’azione intimidatoria sia percepita dalla vittima come riconducibile a un’organizzazione di tipo mafioso, suscitando in essa timore e sottomissione. La Corte ha più volte sottolineato che il “metodo mafioso” si connota per la capacità di intimidazione derivante dalla fama criminale del soggetto o del contesto in cui opera, e non necessariamente da una manifestazione esplicita di violenza.

Di particolare rilievo è la pronuncia delle Sezioni Unite penali n. 8545/2021, che ha stabilito che l’aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta anche in assenza di una violenza concreta, purché la condotta sia accompagnata da atteggiamenti, contesti o modalità idonei a evocare il potere mafioso. Ciò consente di colpire efficacemente quelle forme di intimidazione più subdole, ma non meno gravi, tipiche dell’ingerenza camorristica nel tessuto economico locale.

In risposta a questo fenomeno, è fondamentale il coordinamento tra magistratura, forze dell’ordine e istituzioni locali, oltre al sostegno attivo alle vittime, anche attraverso misure di protezione e incentivi per chi denuncia. La lotta alla camorra, infatti, passa anche attraverso il coraggio degli imprenditori e la capacità dello Stato di garantire giustizia e sicurezza.

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