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IN QUESTURA MI HANNO DISSUASO DAL PRESENTARE UNA DENUNCIA PERCHÉ INFONDATA: MA POTEVANO FARLO? L'Avvocato risponde 

IN QUESTURA MI HANNO DISSUASO DAL PRESENTARE UNA DENUNCIA PERCHÉ INFONDATA: MA POTEVANO FARLO?

A questo legittimo dubbio risponde il commento dell’avvocato Simone Labonia, in merito alla liceità del rifiuto di ricevere una denuncia perché ritenuta infondata.

In ambito giuridico, il diritto di presentare una denuncia costituisce un cardine del sistema penale italiano: ogni cittadino può segnalare all’autorità giudiziaria o di polizia fatti che ritenga costituire reato.
Tuttavia, non di rado accade che l’ufficiale di polizia giudiziaria o l’addetto al pubblico rifiuti di ricevere una denuncia, giudicandola “manifestamente infondata”. Tale comportamento, apparentemente dettato da ragioni di economia o di buon senso, solleva in realtà importanti questioni di liceità.

La normativa impone poi alla polizia giudiziaria di “prendere notizia dei reati” e di “impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori”.
Da ciò deriva un vero e proprio obbligo giuridico di ricevere la denuncia, senza poterne valutare in anticipo la fondatezza: tale competenza spetta esclusivamente al pubblico ministero, unico titolare del potere di archiviazione.

Il rifiuto di ricevere una denuncia, pertanto, può configurare un illecito penale. L’articolo 328 c.p. punisce il pubblico ufficiale che “rifiuta indebitamente un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia, deve essere compiuto senza ritardo”.
L’omessa ricezione di una denuncia rientra esattamente in tale fattispecie: si tratta di un atto dovuto, la cui omissione impedisce l’attivazione del meccanismo di accertamento dei reati.
Anche l’articolo 361 c.p., (omissione di denuncia da parte del pubblico ufficiale), può rilevare, nel caso in cui egli venga a conoscenza del fatto attraverso il denunciante e scelga comunque di non procedere.

Naturalmente, ciò non significa che ogni segnalazione, anche palesemente assurda o calunniosa, debba dar luogo a un procedimento giudiziario complesso. L’autorità di polizia deve verbalizzare la denuncia sintetizzando i fatti e trasmetterla immediatamente alla procura, che valuterà se procedere o richiedere l’archiviazione.
In tal modo si rispetta la legge senza gravare il sistema di carichi inutili.

In buona sostanza, il rifiuto di ricevere una denuncia perché ritenuta infondata non è lecito: viola precisi obblighi di legge e può integrare reati di omissione o abuso d’ufficio.
L’ordinamento tutela la libertà di segnalare il sospetto di un reato, riservando alle autorità giudiziarie, e non agli agenti, il compito di valutarne la fondatezza.

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