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IN ALBERGO HO RIEMPITO LA BORSA CON I DOLCI DELLA PRIMA COLAZIONE: MA LO POTEVO FARE? L'Avvocato risponde 

IN ALBERGO HO RIEMPITO LA BORSA CON I DOLCI DELLA PRIMA COLAZIONE: MA LO POTEVO FARE?

L’avvocato Simone Labonia ci spiega come, a volte, comportamenti che appaiono naturali possono nascondere trappole giuridiche e quando, asportare cibo dal buffet dell’albergo, da “disinvoltura” può diventare reato!

Il buffet dell’albergo, soprattutto nelle strutture turistiche, è spesso percepito dagli ospiti come uno spazio “libero”, in cui servirsi senza particolari limiti.
Tuttavia, l’idea che quanto esposto possa essere prelevato a piacimento e portato via non trova alcun fondamento giuridico.
Al contrario, alcuni comportamenti troppo disinvolti possono integrare vere e proprie ipotesi di reato.

Occorre partire da un principio chiaro: il buffet è messo a disposizione esclusivamente per il consumo sul posto, nei limiti del servizio pattuito (colazione, pranzo o cena).
Le vivande restano di proprietà dell’albergatore fino al momento del consumo e non diventano automaticamente “cose abbandonate” o liberamente appropriabili.

Quando un cliente preleva sistematicamente cibo con l’intento di portarlo fuori dalla sala, ad esempio riempiendo borse, contenitori o tovaglioli, si potrebbe configurare il reato di furto ai sensi dell’art. 624 c.p.
L’elemento centrale è il dolo: la consapevole volontà di impossessarsi di un bene altrui sottraendolo al legittimo proprietario.
Non rileva il modesto valore economico delle vivande, poiché il furto è reato procedibile anche per beni di scarso valore: la particolare tenuità del fatto può essere considerata solo un’attenuante.

In alcune situazioni, il comportamento può assumere contorni ancora più problematici.
Se l’ospite agisce in modo reiterato, organizzato o eludendo i controlli del personale, possono emergere circostanze aggravanti, come l’abuso di fiducia o la destrezza.
Inoltre, qualora l’albergo abbia affisso cartelli chiari che vietano l’asporto, la violazione delle regole interne rafforza la consapevolezza dell’illiceità della condotta.

Diversa è l’ipotesi di tolleranza dell’albergatore: se il personale consente esplicitamente di portare via un frutto o un panino, viene meno l’elemento dell’illegittima sottrazione.
Ma in assenza di autorizzazione, la prassi informale o l’uso comune non legittimano l’asporto.

Il messaggio è chiaro: il buffet non è una dispensa personale.
Comportamenti apparentemente banali, spesso giustificati con leggerezza, possono sfociare in responsabilità penali. La prudenza e il rispetto delle regole del servizio alberghiero restano la migliore tutela per evitare conseguenze, ben più serie di una colazione “rinforzata”.

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