IL MIO VICINO SI SENTE CINEASTA! HA PIAZZATO DUE TELECAMERE SUL PIANEROTTOLO: PUÒ FARLO?
L’avvocato Simone Labonia ci fornisce notizie sulla vigente normativa.
L’uso delle telecamere di videosorveglianza all’interno di un condominio è un tema delicato, in cui si intrecciano sicurezza, privacy e norme giuridiche. La disciplina di riferimento si trova principalmente nel Codice Civile e nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), integrato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Facendo riferimento alle telecamere private, il singolo condomino ha la facoltà di installare una telecamera a tutela della propria proprietà (porta d’ingresso, box auto, posto macchina, balcone).
Tuttavia, questa possibilità è soggetta a limiti precisi: in merito al campo visivo, l’obiettivo non deve inquadrare spazi comuni (scale, pianerottoli, androni, cortili) né aree di esclusiva pertinenza di altri condomini.
In caso contrario, si configurerebbe un trattamento illecito di dati personali.
Riguardo alle autorizzazioni, non è necessario il consenso dell’assemblea condominiale, poiché si tratta di un’iniziativa privata.
Resta però l’obbligo di rispettare la normativa privacy.
Non è neanche obbligatoria la segnalazione con cartelli se l’impianto è installato per fini esclusivamente personali e non diffonde le immagini.
Diverso è il caso di un sistema installato nelle parti comuni del palazzo (ingressi, garage, giardini, scale).
Qui si parla di impianto condominiale e la disciplina cambia: l’installazione richiede una delibera approvata con le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) e l’impianto deve perseguire finalità di sicurezza e tutela del patrimonio comune.
L’amministratore deve informare i condomini e terzi con appositi cartelli ben visibili. Non è consentito registrare audio, salvo esigenze particolari e giustificate.
Il condominio, tramite l’amministratore, è titolare del trattamento dei dati. Devono essere definiti tempi di conservazione (in genere non oltre 7 giorni) e misure di sicurezza adeguate.
La videosorveglianza nei condomìni, dunque, è ammessa, ma con limiti chiari: il singolo può proteggere la propria unità immobiliare senza ledere la riservatezza altrui, mentre il condominio può adottare impianti collettivi solo con regolare delibera e nel rispetto delle regole del GDPR. La corretta gestione di questi strumenti rappresenta un equilibrio tra diritto alla sicurezza e tutela della privacy.
Purtroppo i singoli condomini, amanti delle tecnologie di ripresa visiva, dovranno farsi una ragione che le loro telecamere non possono spaziare sui campi larghi graditi alle moderne regie cinematografiche, ma devono agire sugli spazi minimali di una porta d’accesso!





