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I TRADIMENTI CONIUGALI OGGI SONO EQUIPARATI: MA È STATO SEMPRE COSI’? L'Avvocato risponde 

I TRADIMENTI CONIUGALI OGGI SONO EQUIPARATI: MA È STATO SEMPRE COSI’?

Tra moglie e marito, la risposta dell’avvocato Simone Labonia ci chiarisce come l’adulterio da reato penale, è stato riqualificato a fatto privato, nell’evoluzione giuridica e giurisprudenziale.

Per lungo tempo, l’adulterio ha costituito un reato nel sistema penale italiano, espressione di una visione patriarcale della famiglia e della sessualità coniugale.
L’art. 559 del Codice Penale Rocco (1930) prevedeva il reato di adulterio esclusivamente a carico della moglie, punita con la reclusione fino a un anno in caso di rapporti extraconiugali, mentre il marito era perseguibile solo per “concubinato” stabile con un’altra donna. Questa evidente disparità di trattamento rifletteva una concezione del matrimonio centrata sul controllo della moralità femminile e sulla tutela dell’onore familiare maschile.

Nel corso del tempo, tale impostazione è apparsa sempre più in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.) e con l’evoluzione sociale dei rapporti affettivi.
La svolta definitiva si è avuta con una storica sentenza della Corte Costituzionale, che dichiarò l’illegittimità dell’art. 559 c.p., nella parte in cui incriminava solo l’adulterio femminile.
La Consulta affermò l’incompatibilità di tale norma con il principio di pari dignità tra i coniugi.

La Corte di Cassazione, a sua volta, ha contribuito nel tempo a svuotare di rilevanza penale i comportamenti legati alla sfera intima, riconoscendo il progressivo venir meno dell’interesse pubblico a sanzionare condotte meramente private.
L’adulterio, già depenalizzato come reato autonomo, oggi può rilevare solo in ambito civile, ad esempio nei giudizi di separazione, come causa di addebito, ma non comporta più conseguenze penali. La Suprema Corte ha sancito che, nel clima di cambiamento post-riforma del diritto di famiglia, che la fedeltà coniugale, pur rimanendo un dovere giuridico, non è tale da giustificare l’intervento repressivo penale dello Stato. Negli anni successivi, la giurisprudenza ha continuato a rafforzare la linea secondo cui la violazione del vincolo di fedeltà assume rilievo solo se incide concretamente sulla convivenza e sull’educazione della prole.

In buona sostanza l’adulterio, da reato penale simbolo di una società moralista e diseguale, è oggi considerato una questione privata, rilevante solo nei limiti delle relazioni affettive e familiari, in coerenza con i principi di laicità, libertà personale ed uguaglianza.

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