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HO UN COLLEGA DI LAVORO POCO ATTENTO ALL’IGIENE PERSONALE! SONO COSTRETTO A SOPPORTARLO? L'Avvocato risponde 

HO UN COLLEGA DI LAVORO POCO ATTENTO ALL’IGIENE PERSONALE! SONO COSTRETTO A SOPPORTARLO?

L’avvocato Simone Labonia ci tranquillizza, spiegandoci come la nostra normativa permetta, anzi imponga al datore di lavoro, di mantenere un ambiente consono ai dettami della comune decenza.

La presenza di un dipendente che, per carenza di igiene personale, emana cattivi odori tali da infastidire colleghi e utenti non è solo una questione di buon senso o di convivenza civile, ma può assumere un preciso rilievo giuridico.
Il datore di lavoro, infatti, non può ignorare situazioni che incidano negativamente sull’ambiente lavorativo, sul benessere dei dipendenti e sulla produttività complessiva.
Il quadro normativo di riferimento è anzitutto l’art. 2087 del Codice civile, che impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
Tale tutela comprende anche il diritto a prestare attività in un ambiente salubre e rispettoso della dignità personale.

Odori persistenti e molesti, se tali da creare disagio diffuso, possono configurare una violazione di questo obbligo.

A ciò si aggiungono le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che, pur non menzionando espressamente l’igiene personale, impongono al datore di prevenire situazioni che possano incidere sul benessere psico-fisico dei lavoratori.
Il disagio olfattivo, specie se reiterato, può infatti generare stress lavorativo e compromettere le relazioni interne.
La giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione, ha chiarito che il datore di lavoro ha il potere-dovere di intervenire per ripristinare condizioni di normale convivenza, purché lo faccia nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore interessato.
L’intervento non può mai tradursi in umiliazioni pubbliche o comportamenti discriminatori, vietati dallo Statuto dei lavoratori e dalla normativa antidiscriminatoria.
In concreto, la gestione corretta della situazione passa attraverso un richiamo riservato, improntato a correttezza e proporzionalità, volto a segnalare il disagio arrecato e a richiedere un adeguamento dei comportamenti igienici. Solo in caso di persistente inadempimento, nonostante gli avvertimenti, possono essere valutate misure disciplinari, sempre graduate e motivate, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.
Va inoltre considerata l’ipotesi in cui il problema sia riconducibile a condizioni di salute o di disagio personale. In tali casi, il datore di lavoro deve adottare un approccio ancora più prudente, valutando soluzioni organizzative o di supporto, evitando automatismi sanzionatori.
In buona sostanza, il datore di lavoro non solo può, ma deve intervenire quando l’assenza di igiene personale di un dipendente compromette il benessere dell’ambiente di lavoro.
Tuttavia, l’esercizio di tale potere richiede equilibrio, rispetto della persona e rigorosa osservanza dei limiti imposti dall’ordinamento, affinché la tutela dei colleghi non si trasformi in una lesione dei diritti individuali.

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