HO RICEVUTO MINACCE VIA WHATSAPP: POSSO SPORGERE DENUNCIA?
Risponde l’avvocato Simone Labonia.
Nell’era digitale, i social network sono diventati strumenti di comunicazione quotidiana ma, allo stesso tempo, luoghi virtuali in cui possono manifestarsi condotte illecite, tra cui il reato di minacce. Il Codice Penale italiano, all’articolo 612, punisce chiunque minacci ad altri un male ingiusto, con la pena della multa fino a 1.032 euro o, se la minaccia è grave o viene commessa in determinati modi, con la reclusione fino a un anno. Ma cosa accade quando la minaccia si consuma attraverso i social media?
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che anche le condotte minacciose veicolate tramite mezzi telematici, come Facebook, Instagram o WhatsApp,, possono integrare il reato di cui all’art. 612 c.p., purché siano idonee a incutere timore nella vittima. Non è quindi necessario il contatto fisico né un confronto diretto: è sufficiente che il destinatario della minaccia percepisca il contenuto come tale, con un effettivo turbamento psichico.
Uno degli aspetti più delicati riguarda la diffusione della minaccia. Se questa avviene in forma privata (es. messaggio diretto), si è in presenza di una condotta individuale. Tuttavia, se il messaggio minaccioso è reso pubblico (es. post visibile a tutti), possono scattare aggravanti. L’art. 612, comma 2, prevede infatti una pena più severa se la minaccia è “fatta in presenza di più persone” o “con l’uso di armi o in altro modo atto a turbare l’ordine pubblico”. I social, essendo mezzi idonei a raggiungere un numero indeterminato di utenti, possono rientrare in questa categoria, rendendo la minaccia più grave.
Un ulteriore aggravante può derivare dalla discriminazione o dall’odio razziale, etnico o religioso, se la minaccia contiene riferimenti offensivi di tale natura. Anche la relazione tra autore e vittima può incidere: se la minaccia avviene nell’ambito di rapporti familiari, lavorativi o sentimentali, si possono configurare reati ulteriori, come la violenza privata o lo stalking, soprattutto se la condotta è reiterata nel tempo.
Dal punto di vista della punibilità, va ricordato che il reato di minacce è perseguibile a querela della persona offesa, salvo i casi più gravi. Questo implica che la vittima deve sporgere denuncia entro tre mesi dal fatto, a meno che non ricorrano aggravanti che rendano il reato procedibile d’ufficio.
Le minacce sui social non sono affatto “virtuali” in senso giuridico: hanno effetti reali e possono determinare responsabilità penali concrete. L’apparente informalità del linguaggio usato online non attenua la gravità del comportamento, e la giurisprudenza è sempre più attenta a perseguire queste condotte con rigore.