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FURTO CON DESTREZZA: COSA CAMBIA PER LA LEGGE RISPETTO AD ALTRI FURTI L'Avvocato risponde 

FURTO CON DESTREZZA: COSA CAMBIA PER LA LEGGE RISPETTO AD ALTRI FURTI

Rispondiamo alle ultime recenti notizie riguardo a questo genere di reato, approfondendo la normativa con l’avvocato Simone Labonia.

Tra le pieghe del nostro Codice Penale esistono reati che, più di altri, raccontano la sottile linea che separa l’abilità criminale dalla violenza. È il caso del furto con destrezza, una figura prevista dall’articolo 625 del codice penale, che punisce chi si appropria di beni altrui impiegando particolari accorgimenti, in modo così rapido e abile da eludere l’attenzione della vittima.

Non si tratta di una semplice sottrazione, ma di un gesto studiato, preciso, capace di passare inosservato: il portafoglio sfilato in metropolitana, la borsa alleggerita senza che il proprietario se ne accorga. Elementi che, per la legge, aggravano il fatto, prevedendo pene più severe: reclusione da due a sei anni e multa da 927 a 1.500 euro.

Diversa questa fattispecie, rispetto ad altri tipi di furto.
Se nel furto con violenza sulle cose si rompe o si forza un oggetto, e nella rapina si agisce con violenza o minaccia sulla persona, qui il ladro non lascia tracce evidenti di forza. Né strattona, né minaccia: agisce nell’ombra dell’abilità.

Anche il furto con strappo, previsto dall’art. 624-bis, può sembrare simile: pensiamo alla collana strappata al collo. Ma qui una minima forma di violenza esiste, mentre nella destrezza tutto avviene senza che la vittima se ne renda conto.

Con la recente riforma Cartabia, il furto con destrezza resta un reato perseguibile d’ufficio, resta un reato perseguibile d’ufficio, nei casi in cui la persona offesa sia incapace per età o malattia. È un segnale chiaro: la destrezza è vista dal legislatore come una condotta più insidiosa e meritevole di una risposta automatica dello Stato.

Nonostante la gravità, in alcuni casi è possibile che il furto con destrezza non porti alla condanna. L’articolo 131-bis c.p. consente, infatti, di dichiarare la non punibilità per particolare tenuità del fatto. È il caso, ad esempio, di piccoli furti senza danni rilevanti e commessi senza abitualità criminale.

Recentemente, la Cassazione (Sez. V, n. 18204/2023) ha ribadito che anche un furto con destrezza può rientrare nella tenuità, se il valore del bene è modesto e il comportamento non denota pericolosità sociale. Un principio che consente ai giudici di tenere conto non solo della lettera della legge, ma anche della concreta offensività del fatto.

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