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DUE CUORI E DUE BANCOMAT! POSSO ADOPERARE LA CARTA DI CREDITO DI MIO MARITO IN SUA ASSENZA? L'Avvocato risponde 

DUE CUORI E DUE BANCOMAT! POSSO ADOPERARE LA CARTA DI CREDITO DI MIO MARITO IN SUA ASSENZA?

L’avvocato Simone Labonia ci spiega come ciò sia lecito, ma con determinate attenzioni!

L’utilizzo della carta di credito del coniuge, anche all’interno di un matrimonio fondato sulla comunione di vita e di interessi economici, può celare insidie di natura penale. Non è raro che uno dei partner, in assenza dell’altro, effettui pagamenti o prelievi con la convinzione che vi sia un consenso implicito. Tuttavia, la giurisprudenza italiana è chiara nel ritenere che tale condotta, in determinati casi, possa integrare il reato di appropriazione indebita o addirittura di frode informatica.

Il punto cruciale riguarda il consenso effettivo del titolare della carta. Anche tra coniugi, infatti, l’autorizzazione all’uso di strumenti di pagamento personali non può essere data per scontata. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il possesso dei dati o della carta non implica automaticamente il diritto di disporne. Se il coniuge utilizza la carta senza una manifestazione di volontà esplicita o inequivoca da parte dell’altro, si configura un’indebita appropriazione di fondi, poiché l’intestatario resta il solo legittimato a disporre del mezzo di pagamento.

L’elemento soggettivo, tuttavia, è determinante. Se chi utilizza la carta agisce nella convinzione genuina e ragionevole che il partner sia d’accordo, manca il dolo, ossia la coscienza e volontà di commettere un illecito. In tal caso, l’uso non è penalmente rilevante, anche se può generare contestazioni sul piano civile o familiare. Spetta al giudice valutare, caso per caso, la buona fede dell’agente: ad esempio, la presenza di un’abitudine consolidata a utilizzare reciprocamente le carte o il fatto che le spese siano destinate a interessi comuni possono escludere la colpevolezza.

Diverso è il caso in cui la carta venga usata contro la volontà espressa del coniuge, o per finalità estranee alla vita familiare. In tali ipotesi, la giurisprudenza ravvisa una chiara intenzione di procurarsi un vantaggio ingiusto a danno dell’altro, con possibile configurazione dei reati di frode informatica (art. 640-ter c.p.) o di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). L’assenza di violenza o effrazione non esclude la responsabilità penale, poiché l’illecito consiste nell’indebito utilizzo dello strumento elettronico.

In sintesi, la fiducia coniugale non può essere interpretata come una delega in bianco all’uso di strumenti finanziari personali. La tutela penale dell’identità patrimoniale individuale permane anche all’interno della coppia. Prima di utilizzare la carta del partner, è dunque opportuno accertarsi di avere un consenso chiaro, per evitare che un gesto apparentemente innocuo si trasformi in un problema giudiziario.

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