DIFFERIMENTO DELLA PENA E DETENZIONE DOMICILIARE UMANITARIA
In molte occasioni abbiamo appreso dalle nostre cronache che un detenuto, seppur ritenuto pericoloso per la comunità e condannato a lunghe pene da scontare, abbia avuto la possibilità di non proseguire in carcere il suo percorso detentivo, bensì tra le mura amiche della propria abitazione, a causa delle sue condizioni di salute che lo imponevano.
Ultimo episodio, certamente all’attenzione di tutti, riferito a Messina Denaro, sicuramente soggetto di elevata pericolosità sociale che, per l’avanzato stato di malattia, ha avuto la possibilità di trascorrere gli ultimi giorni di vita lontano dalle patrie galere.
Insieme all’avvocato Simone Labonia ed al suo staff di penalisti, approfondiamo questo argomento, per gli indubbi risvolti di “pietas” umanitaria che coinvolge.
Come sempre, la Corte di Cassazione viene in aiuto dei giudicanti, indicando le linee guida da seguire in situazioni di particolare difficoltà valutativa.
La sentenza 41568/2023 specifica le condizioni in cui il giudice è facultato o obbligato a concedere il differimento della pena e la cosiddetta detenzione domiciliare umanitaria.
L’articolo 146 Codice Penale dispone il riferimento obbligatorio dell’esecuzione della pena, in presenza di malattie particolarmente gravi, per cui risulta incompatibile la detenzione carceraria: laddove la malattia sia meno grave, il giudice ha facoltà decisionale.
Tali norme rispondono ad esigenze di tutela dei principi di umanità, salve le ipotesi contemplate dall’art.47-ter dell’Ordinamento Penitenziario, in riferimento, proprio, alla concessione di detenzione domiciliare umanitaria.
Tale ipotesi è attuabile in favore del condannato che si trovi nelle medesime situazioni che legittimano il differimento dell’esecuzione: è dunque necessario che l’infermità sia tale da comportare pericolo di vita, tale da non poter essere adeguatamente seguita dalle strutture mediche carcerarie:
in situazioni tali in cui, il senso di umanità nei confronti dei detenuti, merita il sopravvento sulle imposizioni operative.
Ovviamente il giudice si trova nella condizione di dover valutare le condizioni di salute del detenuto, contrapposte alla sua pericolosità sociale.
Basilari le disposizioni della Corte Europea, tendenti a far sì che i fondamentali diritti alla salute vengano sempre rispettati, con divieto di qualunque decisione contraria ad un comune senso di umanità: come deriva anche dagli articoli 27 e 32 della nostra Costituzione.