Crimini di guerra, contro l’umanità e di aggressione
I venti di guerra che soffiano costantemente intorno a noi, ci pongono quotidianamente di fronte a notizie di misfatti e nefandezze, che vengono commesse sui tristi palcoscenici delle ostilità. Questo avviene da che il mondo esiste, e non vi è stata mai guerra che non abbia messo in evidenza il lato peggiore dell’uomo, creando sempre situazioni che sono state, successivamente, additate come comportamenti orribili e da non ripetere.
Ma la “Storia” è spesso smemorata, e ci ritroviamo sempre nelle stesse situazioni che si è dichiarato di voler sfuggire. “Homo homini lupus” si riaffaccia prepotentemente sulla ribalta di un film horror, che non trova mai la sua fine. Spesso, nel tentativo di porre un freno al ripetersi di tali situazioni, a fine conflitto vengono stigmatizzati e puniti comportamenti che, normalmente, sono catalogati come Crimini di Guerra, contro l’Umanità o di Aggressione.
Cerchiamo di chiarire la differenza, alla luce delle norme del Diritto Internazionale Umanitario.
Innanzitutto, chi commette questo genere di azioni, può essere punito oltre che dalla Giurisdizione Penale del proprio Paese, anche da Tribunali Internazionali. Vi e poi la Corte Penale Internazionale, operativa dal 2002, che si occupa costantemente di giudicare atti commessi da persone e non da Stati.
I Crimini di Guerra sono gravi violazioni delle norme che disciplinano i conflitti armati, stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 1949 e dalle consuetudini consolidate del Diritto Internazionale: vengono puniti gli attacchi intenzionali contro i civili e gli obiettivi non militari, come edifici di culto, ospedali e monumenti storici.
I Crimini contro l’Umanità sono elencati all’art. 7 dello Statuto di Roma, e sono quelli commessi nell’ambito di un esteso e sistematico attacco contro le popolazioni civili: quindi non episodi sporadici. I Crimini contro l’Umanità non sono legati solo a periodi di belligeranza, ma possono avvenire anche in tempo di pace.
Infine i Crimini di Aggressione, inseriti di recente nello Statuto di Roma a seguito di accordi presi nel 2010, sono quelli che contemplano “l’uso della forza armata da parte di uno Stato, contro la sovranità e l’indipendenza territoriale o politica di un’altra Nazione”.