Scioglimento del Comune di Pagani: il Tar Lazio ordina al Ministero l’accesso agli atti “segreti”
La Sezione Prima del Tribunale Amministrativo accoglie la richiesta della difesa: il Viminale dovrà depositare la relazione del Prefetto di Salerno e i verbali del Comitato per l’ordine e la sicurezza senza censure. Fissata la svolta per il diritto di difesa.
Svolta giudiziaria sul delicato caso dello scioglimento del consiglio comunale di Pagani. Con un’ordinanza cruciale emessa a seguito della camera di consiglio del 5 agosto 2026, la Sezione Prima del TAR Lazio ha assestato un punto a favore della difesa del ricorrente, Raffaele Maria de Prisco. I magistrati romani hanno ordinato al Ministero dell’Interno e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il deposito integrale e privo di omissis di tutta la documentazione istruttoria che ha portato al decreto presidenziale del 23 aprile 2026.
Il contesto: il ricorso contro il Viminale
La vicenda nasce dal ricorso (registro generale 7714 del 2026) promosso da de Prisco, assistito dall’avvocato Giulio Lenza, contro il provvedimento con cui lo Stato ha disposto la fine anticipata della consiliatura nel comune salernitano per presunte infiltrazioni. Al centro della battaglia legale non c’è solo la legittimità dello scioglimento in sé – bollato dall’ex sindaco come un provvedimento «ingiusto» per l’intera comunità paganese –, ma il diritto fondamentale alla conoscenza degli atti amministrativi che lo hanno determinato. Fino ad oggi, infatti, nel fascicolo di causa erano presenti unicamente relazioni parziali e fortemente oscurate.
L’accesso totale ai documenti servirà alla difesa proprio per smontare le pesanti tesi della prefettura e del Viminale. Secondo quanto emerso dalle motivazioni dello scioglimento, l’amministrazione comunale sarebbe stata condizionata, nella sua gestione tra il 2017 e il 2022, dagli interessi della criminalità locale.
A pesare sul quadro indiziario ci sono le risultanze di una delle tante inchieste della Dda di Salerno sul clan Fezza-De Vivo, che ha coinvolto anche funzionari ed ex dirigenti comunali. Nello specifico, la commissione d’accesso avrebbe rilevato forti ingerenze in gare d’appalto e forniture pubbliche, con un ricorso sistematico agli affidamenti in forma diretta che avrebbe reso il Comune permeabile ai condizionamenti esterni. Nel mirino degli inquirenti erano finiti servizi chiave come la sanificazione durante l’emergenza Covid, lo spazzamento delle strade e la gestione del cimitero; riflettori puntati, in particolare, sulla società Pedema dell’ex assessore Alfonso Marrazzo, accusato dall’inchiesta di aver tentato di condizionare anche le elezioni del 2020.
La decisione dei giudici: prevale il diritto di difesa
Di fronte a questo scenario, il collegio del TAR Lazio – presieduto da Giovanni Iannini, con Matthias Viggiano estensore e Gianluca Amenta referendario – ha tracciato una linea netta tra le esigenze di riservatezza della pubblica amministrazione e l’effettività della tutela giurisdizionale.
Sebbene i giudici abbiano dichiarato improcedibile la separata domanda di accesso ordinaria (in quanto la difesa ha rinunciato al relativo verbale), hanno ritenuto necessario acquisire l’intera documentazione per permettere al ricorrente di articolare al meglio i motivi del ricorso principale, avendo così a disposizione tutti gli elementi probatori.
Nello specifico, entro il termine tassativo di 30 giorni, il Ministero dell’Interno dovrà depositare in formato digitale (su supporto USB) e cartaceo:
La relazione integrale del Prefetto di Salerno.
Gli atti relativi alla riunione del 5 febbraio 2026 del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
I decreti di nomina e tutti gli atti sull’attività compiuta dalla Commissione di accesso.
Segreto d’ufficio e tutele processuali
L’ordinanza affronta anche il delicato tema dei documenti classificati come “riservati” ai sensi della normativa sul segreto d’istituto (legge 124/2007). Il TAR ha specificato che la conoscenza di questi atti è rigorosamente circoscritta allo stretto ambito processuale, nel pieno rispetto delle cautele imposte dalla natura classificata del testo. Questo significa che le parti potranno esaminarli esclusivamente per fini difensivi, mantenendo l’assoluto riserbo al di fuori dell’aula di tribunale. I giudici hanno inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento, a tutela della privacy.
I prossimi passi
Il passaggio dei documenti privi di censure rappresenta un momento chiave per il futuro amministrativo di Pagani. Una volta completato il deposito dei file da parte del Viminale, si attenderà la fissazione di una nuova data per l’udienza pubblica di discussione nel merito. Sarà in quella sede che si deciderà se il Comune dovrà restare sotto gestione commissariale o se il provvedimento di scioglimento andrà definitivamente annullato.





