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HO RICEVUTO UN BONIFICO SUL MIO CONTO PER ERRORE: POSSO DISPORRE DELLA SOMMA O È REATO? L'Avvocato risponde 

HO RICEVUTO UN BONIFICO SUL MIO CONTO PER ERRORE: POSSO DISPORRE DELLA SOMMA O È REATO?

L’avvocato Simone Labonia ci illustra come questa ipotesi sia affrontata in maniera contrastante dalla giurisprudenza, anche se le ultime pronunce della Cassazione pare abbiano preso un indirizzo costante.

Ricevere una somma di denaro tramite bonifico bancario non dovuta perché frutto di un errore, ad esempio per un IBAN digitato male o per un errore della banca, pone una serie di questioni non solo civilistiche, ma anche penali. La situazione classica è quella in cui il beneficiario del bonifico, accortosi dell’errore o dopo la richiesta di restituzione, decide di non restituire la somma. La domanda che molti si pongono è se questo comportamento può configurare un reato penale.

Dal punto di vista normativo, il primo riferimento è l’art. 646 del Codice penale, che punisce con reclusione da sei mesi a tre anni e con multa chi si appropria indebitamente di denaro o beni mobili altrui, di cui abbia il possesso a qualsiasi titolo, quando lo fa con coscienza e volontà di trarne un ingiusto profitto. In teoria, dunque, chi trattiene un bonifico non dovuto potrebbe essere accusato di appropriazione indebita.
Tuttavia, la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che non sempre questa condotta integra un reato penale. In varie decisioni sul punto (riassunte anche in recenti commenti giurisprudenziali), è stato infatti precisato che la somma ricevuta per errore entra nel patrimonio del beneficiario senza un vincolo di destinazione specifica. La semplice mancata restituzione, di per sé, non costituisce automaticamente appropriazione indebita perché manca l’elemento soggettivo del volontà di violare un vincolo di destinazione imposto dal proprietario al momento della consegna.

Su questo orientamento si innesta un ulteriore elemento: la disciplina dell’appropriazione di cose avute per errore prevista dall’art. 647 c.p., comma 1, n. 3, che storicamente puniva chi si appropriava di cose per errore. Tuttavia, tale fattispecie è stata depennata dal calendario dei reati penali con il D.Lgs. n. 7/2016, che ha depenalizzato diverse fattispecie, tra cui quella dell’appropriazione di beni avuti per errore.

Una sentenza del 2025 della Cassazione ha ribadito questo principio, affermando che la condotta di chi trattiene somme ricevute per errore non costituisce appropriazione indebita perché rientrava nella fattispecie specifica dell’appropriazione di cose avute per errore ora depenalizzata: quindi, non ha più rilevanza penale.

È però importante sottolineare che questa assenza di rilevanza penale non equivale a liceità del comportamento. Sussiste sempre un obbligo civile di restituzione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 del Codice civile: chi riceve somme non dovute deve restituirle su richiesta, pena l’insorgere di una azione di ripetizione dell’indebito davanti all’autorità giudiziaria civile.

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