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MA È VERO CHE NON POSSO FORNIRE LA PROVA DELLA MIA INNOCENZA CON UNA INTERCETTAZIONE NON AUTORIZZATA? L'Avvocato risponde 

MA È VERO CHE NON POSSO FORNIRE LA PROVA DELLA MIA INNOCENZA CON UNA INTERCETTAZIONE NON AUTORIZZATA?

L’avvocato Simone Labonia ci spiega perché, nel sistema processuale penale italiano, la prova è valida non solo per il suo contenuto, ma anche e soprattutto per le modalità con cui viene acquisita.

È questo il senso profondo del principio di inutilizzabilità sancito dall’art. 191 c.p.p., secondo cui le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate nel processo. Una regola apparentemente formale, che però produce effetti dirompenti quando a essere eliminata dal fascicolo è una prova “lampante”, capace di dimostrare senza margini di dubbio la colpevolezza o, al contrario, l’innocenza di un soggetto.
Il caso più emblematico è rappresentato dalle intercettazioni non autorizzate. Registrazioni audio o video effettuate in assenza di un decreto motivato dell’autorità giudiziaria, o al di fuori dei limiti previsti dagli artt. 266 e ss. c.p.p., restano giuridicamente irrilevanti, anche quando documentano fatti di eccezionale chiarezza probatoria. La giurisprudenza di legittimità è granitica: ciò che nasce “contra legem” non può entrare nel processo, indipendentemente dalla sua attendibilità o dal suo valore dimostrativo.
La ratio è nota e, sul piano teorico, condivisibile.
Il divieto mira a tutelare diritti fondamentali di rango costituzionale, primo fra tutti il diritto alla riservatezza e alla libertà delle comunicazioni (art. 15 Cost.), oltre a prevenire derive investigative arbitrarie. Ammettere l’uso di intercettazioni abusive significherebbe legittimare scorciatoie investigative, incentivando prassi invasive e potenzialmente oppressive.
Tuttavia, l’applicazione rigida del principio genera un cortocircuito evidente con l’idea sostanziale di giustizia. Non sono rari i casi in cui una conversazione registrata illecitamente dimostri l’estraneità dell’imputato ai fatti contestati, oppure riveli in modo inequivoco la responsabilità di chi riesce poi a sottrarsi alla condanna proprio grazie all’inutilizzabilità della prova. In tali ipotesi, la legalità formale finisce per prevalere sulla verità processuale, con un esito che l’opinione pubblica fatica a comprendere e ad accettare.
Il diritto penale italiano compie così una scelta netta: sacrificare la verità fattuale in nome della tutela delle regole. Una scelta coerente con un modello di processo garantista, ma che espone il sistema a critiche sempre più frequenti, specie quando l’esclusione della prova appare come un ostacolo alla giustizia sostanziale. Il dibattito resta aperto: fino a che punto è giusto difendere la purezza del metodo, anche quando il risultato appare manifestamente ingiusto? È una domanda che interroga non solo i giuristi, ma l’intero equilibrio tra libertà individuali e funzione punitiva dello Stato.

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