Cava de’ Tirreni/Costiera: Azienda Speciale replica all’interrogazione di Vietri (Fdi)
Nei giorni scorsi l’on. Imma Vietri nel legittimo esercizio delle sue funzioni, ha presentato una interrogazione parlamentare sulla vicenda dell’Azienda Speciale Consortile Cava de’ Tirreni Costa di Amalfi. L’interrogazione riprende, in gran parte, le obiezioni presentate a più riprese dall’eclettico sindaco di Atrani.
Per i dotati di buona volontà pubblichiamo la risposta dell’Amministrazione, (a firma del Sindaco Vincenzo Servalli e dell’Assessore ai Servizi Sociali Giovanni Del Vecchio), sperando sia esaustiva di dubbi e perplessità che stanno rallentando il percorso e procurando urgenti danni economici al nostro Comune e soprattutto ai Cittadini di Cava de’ Tirreni e della Costa d’Amalfi.< Prima di entrare nel merito dei quesiti formulati nell’interrogazione parlamentare è opportuno rappresentare che con atto notarile del 27 maggio 2024 -14 Comuni (Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare) facenti parte dell’Ambito Territoriale socio-assistenziale S2 hanno costituito, ai sensi dell’art.114 Tuel, l’Azienda Speciale Consortile Cava – Costa di Amalfi (denominata “ASCCCA”) per la gestione associata dei servizi sociali dotata di organi operanti ( Presidente Assemblea, Assemblea dei comuni soci consorziati, Consiglio di Amministrazione, Il Presidente del CDA legale rappresentante, revisore unico).
L’Azienda Speciale Consortile Cava – Costa di Amalfi ha sostituito giuridicamente il vecchio Piano di Zona dell’Ambito Territoriale S2 nella futura erogazione alle 14 comunità dei servizi socio – assistenziali in forma associata, tanto che non esiste più, alla stregua dello statuto vigente dell’azienda, un Comune Capofila prima individuato in quello di Cava de’ Tirreni.
Era opportuna questa premessa atteso che il Presidente del Cda dell’Azienda, legale rappresentante, naturale destinatario, ha riscontrato di recente una nota del Comune di Atrani dell’8.1.2026 proprio con riferimento a parte dei quesiti oggetto dell’interrogazione parlamentare.
Entrando nel merito della vicenda oggetto dell’interrogazione va subito evidenziato che, dopo la costituzione dell’azienda a distanza di più di un anno, con nota del 16 giugno 2025 il Comune di Atrani socio consorziato ha chiesto un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge 131/2023 alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Campania – formulando in parte quesiti similari (6) a quelli della presente interrogazione parlamentare.
La Corte dei Conti con deliberazione del 23 luglio 2025 ha formulato il parere richiesto che si allega alla presente dichiarando inammissibili sotto il profilo oggettivo i quesiti nn.2,4,5,6, formulati e rendendo il parere, sia pure in termini generali ed astratti, al quesito 1 e 3 con argomentazioni in gran parte condivisibili.
La Corte dei Conti a pag. 13 del parere chiarisce in maniera testuale ed inequivocabile che non si presta ad interpretazioni di parte: ”Il collegio darà risposta ai quesiti formulati in termini generali e astratti attinenti alla materia contabile mentre saranno dichiarati inammissibili quesiti contenenti espressi e specifici riferimenti alla vicenda concreta di costituzione della Azienda speciale consortile Cava – Costa d’Amalfi. E ciò perché la magistratura contabile, si legge a pag. 13 del parere, non può esaminare casi o atti gestionali specifici, perché rischierebbe di inserirsi nei processi decisionali dell’ente in contrasto con la propria posizione di indipendenza e imparzialità ponendo in essere una inammissibile forma di controllo preventivo o successivo di legittimità che esula dalla funzione consultiva. Né la funzione consultiva, prosegue la Corte sempre a pag. 13, può essere utilizzata per dirimere eventuali contrasti tra l’Ente richiedente e il comune Capofila”.
In sostanza, la Corte non ha fornito alcuna risposta di merito ai quesiti proposti dal Comune di Atrani, anche e soprattutto in ordine alla legittimità della costituzione dell’azienda speciale, perché esula dalle sue competenze, limitandosi a richiamare esclusivamente principi generali in materia contabile, il Testo unico degli enti locali nonché principi costituzionali in materia di pubblica amministrazione. A riprova di ciò, nella parte finale del parere la Corte dichiara, sotto il profilo oggettivo, inammissibile il quesito 6 in quanto “esso attiene alla valutazione del carattere illecito di specifiche condotte o a eventuali profili di responsabilità derivanti dalle condotte stesse”. Parimenti la Corte dichiara, sempre sotto il profilo oggettivo, inammissibili il secondo e quarto, cosi come formulati dal Comune di Atrani, in ragione del loro carattere chiaramente specifico e concreto perché attinente alla vicenda della costituzione dell’Azienda Consortile Cava – Costa di Amalfi”.
“Interessante è la risposta al terzo quesito nel senso dell’applicabilità anche alle aziende speciali consortili dell’articolo 2328 c.c. che sancisce la prevalenza dello statuto sull’atto costitutivo a conferma della correttezza e della legittimità delle delibere consiliari di modifica dello statuto vigente, ivi compresa la riduzione del fondo di dotazione, la cui valutazione, afferma la Corte dei Conti, esula dalle sue competenze. Quanto alla risposta della Corte al primo quesito dell’esigenza di corredare le proposte di delibera di idonea documentazione tecnico – finanziaria compatibile con i principi contabili generali di cui all’allegato 1 del dlgs. 23.6.2001, n.118 richiamato dall’art.114. comma 1 Tuel, la suddetta esigenza nella fase di costituzione dell’Azienda è stata recepita atteso la presenza di un piano di sostenibilità finanziaria naturale presupposto delle deliberazioni consiliari di costituzione dell’azienda compatibile con i principi contabili generali su richiamati.
Pertanto, per fornire un primo elemento di risposta all’interrogazione, non andava predisposto un piano economico finanziario (pef), ma un piano di sostenibilità finanziario che ha contenuto in maniera analitica i costi e i ricavi dell’Azienda nella forma di gestione prescelta, in termini di efficacia, efficienza ed economicità che come sopra è stato detto era stato redatto ed era agli atti al momento dell’adozione da parte dei 14 comuni delle deliberazioni consiliari di costituzione dell’ “ASCCCA”. Pertanto, nella fase genetica della costituzione dell’Azienda, è stato rispettato il buon andamento della pubblica amministrazione nonché l’equilibrio del bilancio da parte di ciascun ente consorziato.
Quanto al fondo di dotazione, diversamente da quanto affermato nella interrogazione parlamentare, lo stesso non andava inserito nel piano di sostenibilità finanziario atteso la natura normativa e le funzioni assegnate dalla legge al predetto fondo; infatti, l’entità del suddetto fondo cosi come rideterminato con deliberazioni consiliari della maggioranza dei comuni consorziati non contiene risorse economiche utilizzabili per finanziare/erogare servizi ma solo un importo minimo per fare fronte alle spese generali di costituzione occorrenti e come garanzia per i creditori, specialmente in fase di avvio quando non si sono ancora consolidate le entrate derivanti dalla gestione dei servizi.
Quindi, diversamente da quanto riportato nell’interrogazione, il fondo di dotazione per sua natura non deve garantire l’autonomia patrimoniale dell’ente, nè tantomeno la sua operatività, per cui è assolutamente irrilevante la sua entità e di riflesso l’adeguatezza dell’importo a coprire i costi dell’azienda.
Quanto alla ritardata operatività dell’azienda consortile, pure evidenziata nella interrogazione, la stessa è stata determinata dalla necessità di apportare sostanziali modifiche dello statuto dell’Azienda adottate prima in assemblea consortile, poi approvate con deliberazioni nella maggioranza dei consigli dei comuni consorziati ed infine ratificate dal notaio. La suddetta procedura si è esaurita in data 11 dicembre 2025 e in data 19 gennaio 2026 l’assemblea dei soci ha approvato la proposta di bilancio del Cda. A fine mese è convocato il consiglio di amministrazione per deliberare il passaggio di consegne (risorse, personale, ecc..) dal piano di zona all’azienda.
Infine, al fine di restituire la verità ai fatti, giova precisare, altresì, che non trova assoluta conferma negli atti dell’azienda (verbali di assemblea e del cda) la circostanza riferita nella sua nota dal revisore unico dell’aver informato alcuni sindaci dell’ambito e il cda della azienda della necessità di integrare il fondo di dotazione, per cui nessun interrogativo o dubbio può essere sollevato in ordine alla trasparenza, alla corretta informazione degli enti consorziati e alla responsabilità degli atti adottati. >





