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HO L’ABITUDINE DI LASCIARE MIO FIGLIO PICCOLO SOLO IN CASA PER ANDARE A FARE LA SPESA: LO POSSO FARE? L'Avvocato risponde 

HO L’ABITUDINE DI LASCIARE MIO FIGLIO PICCOLO SOLO IN CASA PER ANDARE A FARE LA SPESA: LO POSSO FARE?

Fate sempre attenzione ai vostri comportamenti quando coinvolgono i giovanissimi: ci illustra i motivi il commento dell’avvocato Simone Labonia.

Lasciare un bambino solo in casa, anche per un lasso di tempo apparentemente minimo, non è una scelta neutra sotto il profilo giuridico.
L’ordinamento penale italiano tutela in modo particolarmente rigoroso i minori, ritenuti soggetti strutturalmente vulnerabili e bisognosi di una vigilanza costante da parte degli adulti responsabili.
Il riferimento normativo principale è l’art. 591 c.p., che punisce il reato di abbandono di persone minori o incapaci.
La nozione di “abbandono” non coincide con l’allontanamento definitivo o prolungato, ma ricomprende ogni condotta che esponga il minore a una situazione di pericolo concreto, privandolo dell’assistenza adeguata alle sue esigenze.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che anche un’assenza breve possa integrare il reato, qualora il bambino non sia in grado, per età o maturità, di fronteggiare autonomamente eventuali rischi.
Non esiste, infatti, un limite di età fissato dalla legge al di sotto del quale il minore non possa mai essere lasciato solo.
La valutazione è caso per caso e tiene conto di molteplici fattori: l’età del bambino, il suo grado di autonomia, la durata dell’assenza, l’ambiente domestico, l’orario (giorno o notte) e la prevedibilità di situazioni di pericolo (uso di fornelli, finestre aperte, accesso a oggetti pericolosi).
In presenza di bambini molto piccoli, l’assenza del genitore è quasi sempre ritenuta penalmente rilevante.

Accanto all’art. 591 c.p., possono venire in rilievo altre fattispecie.
Qualora dall’assenza derivi un danno o un pericolo grave per l’incolumità del minore, potrebbero configurarsi ipotesi di lesioni colpose o, nei casi più estremi, di omicidio colposo per omessa vigilanza.
Inoltre, sul piano civilistico e minorile, la condotta può incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale, con interventi dei servizi sociali e del Tribunale per i minorenni.

La ratio della normativa è chiara: la tutela del minore prevale su ogni valutazione di comodità o urgenza dell’adulto.
Anche pochi minuti possono essere sufficienti perché si verifichi un evento imprevedibile, e il diritto penale interviene proprio per prevenire tali situazioni di rischio.
Attenzione quindi: lasciare un bambino solo in casa non è mai una scelta da sottovalutare.
La brevità dell’assenza non esclude automaticamente la responsabilità penale: ciò che conta è l’esposizione concreta del minore a un pericolo che l’adulto aveva il dovere giuridico di evitare.

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