MIO FIGLIO HA OFFESO UN PROFESSORE IN AULA: È PUNIBILE PER LA LEGGE PENALE ?
Ci toglie ogni dubbio l’avvocato Simone Labonia.
In Italia, il professore che esercita la propria attività all’interno di un’istituzione scolastica pubblica è considerato pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 357 del Codice Penale. Questo ha implicazioni rilevanti sul piano della tutela giuridica della sua funzione e, in particolare, sulle conseguenze penali di comportamenti offensivi nei suoi confronti durante l’esercizio delle sue funzioni.
La giurisprudenza e la dottrina sono concordi nell’affermare che il docente di scuola pubblica, nell’esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Questo perché partecipa allo svolgimento di un’attività amministrativa (quella educativa), con poteri autoritativi e certificativi. La sua funzione, quindi, non si esaurisce in un semplice rapporto privatistico con l’alunno, ma implica responsabilità pubbliche e garanzie specifiche.
Per esempio, una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che il docente è pubblico ufficiale “nella misura in cui esercita pubbliche funzioni tipiche del ruolo educativo, didattico e valutativo all’interno di un’istituzione statale”.
L’offesa al professore può configurare un reato se un alunno, un genitore o un soggetto terzo offende un professore mentre questi esercita le sue funzioni o per motivi legati a esse: si può configurare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, disciplinato dall’art. 341-bis c.p.
Ciò avviene quando l’offesa è pubblica (avviene in presenza di più persone),
è rivolta a un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e
vi è un intento offensivo e non una semplice critica o protesta.
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni, anche se può essere applicata la pena pecuniaria nei casi meno gravi, o se l’imputato risarcisce il danno e porge pubbliche scuse.
Non va confuso l’oltraggio con il reato di ingiuria (oggi depenalizzato e diventato illecito civile). L’oltraggio a pubblico ufficiale è un reato a tutti gli effetti e può avere conseguenze penali, soprattutto se avviene in modo plateale, in un’aula scolastica, davanti ad altri studenti o colleghi.
Se poi l’offesa al professore avviene sui social network, la questione si complica: in alcuni casi si potrebbe comunque configurare l’oltraggio, se vi è un nesso diretto con l’esercizio delle funzioni e un carattere di pubblicità. In alternativa, si potrebbe parlare di diffamazione aggravata (art. 595 c.p., comma 3), reato punito con pena fino a tre anni.
La qualifica di pubblico ufficiale garantisce una protezione rafforzata per chi svolge una funzione essenziale come quella dell’insegnamento. È fondamentale che studenti e famiglie comprendano la gravità di certe condotte, in un’ottica di rispetto reciproco e tutela dell’ambiente scolastico.





