RICEVO CONTINUE TELEFONATE DAL MIO EX: QUANDO SI CONFIGURA IL REATO DI STALKING?
Quando un comportamento diventa reato, nella risposta dell’avvocato Simone Labonia.
Il reato di stalking, previsto dall’art. 612-bis del Codice Penale, punisce chi mette in atto comportamenti reiterati che provocano nella vittima un perdurante stato di ansia o paura, un fondato timore per l’incolumità propria o altrui, oppure la costrizione a cambiare le proprie abitudini di vita. Si tratta di una fattispecie ampia, che può comprendere condotte apparentemente “innocue” o non apertamente violente: tra queste, anche il continuo invio di messaggi o telefonate da parte di un ex partner.
Molti credono che lo stalking implichi necessariamente aggressioni fisiche o minacce esplicite. In realtà, la giurisprudenza ha più volte riconosciuto che la persecuzione psicologica può assumere forme subdole, ripetitive e insistenti, che finiscono per avere un impatto gravemente lesivo sulla serenità della persona. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche una serie di telefonate non violente, se frequenti, non richieste e indesiderate, può integrare il reato di atti persecutori, soprattutto se la persona che le riceve ha chiaramente espresso la propria volontà di non voler riprendere i contatti.
Ciò vale in modo particolare nelle dinamiche post-relazione: un ex partner che, pur senza usare toni minacciosi, continua a cercare l’altro con chiamate, messaggi, appostamenti o regali, può essere accusato di stalking se la sua condotta provoca nella vittima uno stato di disagio psicologico duraturo. Non conta tanto l’intenzione soggettiva di “riallacciare” il rapporto, quanto gli effetti oggettivi del comportamento. La legge protegge la libertà personale, inclusa la libertà di non essere contattati o molestati.
La pena prevista per il reato di stalking va da sei mesi a cinque anni, ma può aumentare se la vittima è un minore, una persona disabile o se i fatti sono commessi da un ex coniuge o ex convivente. Inoltre, su richiesta della persona offesa, può essere applicata una misura cautelare urgente, come il divieto di avvicinamento o di comunicazione con la vittima.
Il rispetto della volontà altrui è un limite invalicabile anche nei sentimenti:
la libertà di porre fine ad una relazione è penalmente tutelata.





