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SUL MIO BALCONE SEMPRE ACQUA POLVERE E BRICIOLE: COSA DICE LA LEGGE? L'Avvocato risponde 

SUL MIO BALCONE SEMPRE ACQUA POLVERE E BRICIOLE: COSA DICE LA LEGGE?

Si intromette nell’eterna lotta tra condomini, la risposta dell’avvocato Simone Labonia.

In molte realtà condominiali italiane, uno dei problemi più frequenti, quanto sottovalutati, è la sporcizia che si accumula sui balconi a causa del comportamento incivile di alcuni vicini.
Si tratta spesso di mozziconi di sigaretta, briciole, liquidi, residui alimentari o persino escrementi di animali domestici che, cadendo dai piani superiori, finiscono per sporcare balconi e finestre altrui.
Oltre ad essere un segno evidente di maleducazione, questi comportamenti possono avere rilevanza giuridica e portare a sanzioni civili e penali.

Il regolamento di condominio è il primo strumento a cui fare riferimento: molti regolamenti contengono clausole che vietano esplicitamente comportamenti lesivi del decoro e della pulizia degli spazi comuni e delle proprietà altrui. In mancanza di norme specifiche, si applicano comunque le regole generali del Codice Civile.
L’art. 844 c.c. regola le immissioni (di fumo, odori, rumori ecc.) e può essere applicato anche nei casi in cui vi siano frequenti cadute di rifiuti da un piano all’altro.

Anche l’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale) può essere invocato quando un soggetto provoca un danno ingiusto a un altro: ad esempio sporcando il balcone sottostante con liquidi o rifiuti, che crea un diritto al risarcimento.

Il comportamento del condomino incivile può sfociare anche nel penale.
L’art. 674 c.p. punisce chi “getta o versa cose atte a offendere o imbrattare” in luogo pubblico o privato, con sanzioni fino a 206 euro.
La giurisprudenza ha più volte confermato che anche i balconi rientrano in questa tutela.

Inoltre, se i rifiuti versati sono pericolosi per la salute o l’ambiente (come escrementi animali o sostanze chimiche), si potrebbe configurare il reato di getto pericoloso di cose o addirittura di inosservanza delle norme igieniche sanitarie.

La Cassazione, in più occasioni, ha ribadito che chi sporca il balcone altrui può essere ritenuto responsabile civilmente e penalmente.
I giudici hanno affermato che tale condotta integra il reato di cui all’art. 674 c.p. anche se il fatto avviene tra proprietà private, purché vi sia pregiudizio per la salute o la convivenza civile.

In caso di vicini incivili è consigliabile
segnalare il problema all’amministratore di condominio, che può richiamare formalmente il condomino e, se necessario, convocare l’assemblea;
documentare i fatti (foto, video, testimonianze);
presentare un esposto ai vigili urbani o alla polizia locale.
In casi gravi, procedere con denuncia penale o causa civile per danni.

La convivenza in condominio richiede rispetto e responsabilità e quando la buona educazione manca, è necessario ricorrere agli strumenti offerti dalla legge.

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