Nessuna irregolarità di gestione del Servizio Idrico Integrato, ex Giunta regionale archiviata dalla Corte dei Conti
L’ex assessore Regionale all’ambiente Giovanni Romano incassa l’archiviazione richiesta dagli stessi Pm della Corte dei Conti e con lui l’intera giunta Caldoro (TROMBETTI Guido, COSENZA Edoardo, GIANCANE Gaetano, MARTUSCIELLO Fulvio, MIRAGLIA Anna Caterina, NAPPI Severino, NUGNES Daniela, RUSSO Ermanno, SOMMESE Pasquale, VETRELLA Sergio). Archiviazione perchè non ricorrono le condizioni previste dalle leggi vigenti per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa. La notizia di danno erariale ha tratto origine da articoli di stampa nei quali si denunciavano evidenti irregolarità nella gestione, da parte della Regione Campania, del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 3 “Sarnese Vesuviano”. Dalle indagini è emersa la sussistenza di un’ipotesi di danno erariale subito dalla Regione Campania per effetto della cattiva gestione del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 3 “Sarnese Vesuviano”. In particolare, e tra le varie, è risultato lo sconsiderato e pregiudizievole omesso basilare trasferimento – con riguardo al periodo 2013/2017 – di tutte le opere idriche e depurative all’Ente d’Ambito “Sarnese Vesuviano” e, per esso, al soggetto gestore GORI S.p.A., il quale, peraltro, ometteva – a sua volta, e cogliendo l’attimo – di riversare alla concedente Regione il quantum, in via correlata spettante, a titolo di tariffa idrica e depurativa riscossa, con conseguente mancata copertura finanziaria delle spese di gestione delle citate opere sostenute dall’Ente regionale. I costi delle note e imprescindibili fasi di gestione delle citate opere restavano, quindi, mediante siffatto omissivo e rimproverabile meccanismo, a carico dell’Amministrazione regionale laddove avrebbero dovuto essere convenzionalmente sostenuti dalla predetta società affidataria. Più in dettaglio, l’Ente regionale, nel periodo 2013/2017, ha dovuto sostenere oneri di gestione delle opere idriche e depurative, per l’importo complessivo di € 349.648.900,69, a fronte di fatture emesse nei confronti del gestore GORI, per i servizi di fornitura di acqua e di collettamento e di depurazione delle acque reflue, per la somma di € 256.422.417,32. In corrispondenza di tali fatture, rispetto alla cifra di € 174.471.995,64, per il servizio di fornitura di acqua, il gestore GORI aveva versato, nel 2013 e nel 2014, solo una parte di quest’ultimo importo, per la somma di € 51.361.512,52; mentre, rispetto alla quota relativa al servizio di depurazione delle acque reflue (pari ad € 81.950.421,68), la GORI S.p.A., solo a far data dal 2015, aveva corrisposto la somma di € 54.867.487,11. Gli importi dei predetti servizi erano stati utilizzati per calcolare il VRG e di conseguenza per determinare la tariffa idrica, secondo il principio del “full cost recovery” e “chi inquina paga”, per cui i citati costi sono stati ribaltati dalla GORI S.p.A. sull’utenza dell’ATO 3, per l’importo complessivo di € 205.253.719,00. In definitiva, quindi, il gestore GORI, sebbene avesse inserito nella tariffa idrica da applicare all’utenza, nel periodo 2013/2017, anche i costi dei servizi resi dall’Ente regionale (fornitura di acqua e depurazione delle acque reflue), per un importo pari a € 205.253.719,00, estingueva solo una parte del debito scaturente dall’obbligo di servizio, per una somma pari ad € 106.228.999,63 (€ 51.361.512,52 + € 54.867.487,11). La Regione, di conseguenza, ha dovuto utilizzare risorse disponibili su altri fondi per far fronte a tutti i costi di conduzione, in quanto il servizio di fornitura idrica e di depurazione delle acque reflue sono considerati servizi pubblici essenziali non interrompibili, residuando un debito a carico di GORI per l’importo complessivo di € 112.928.532,15, oltre interessi. Tale debito è stato successivamente fatto oggetto dell’accordo operativo dell’8 novembre 2018, stipulato – in concomitanza alle prime significative risultanze della presente istruttoria – con il subentrante organo gestorio dell’Ente regionale, con previsione di rateizzazione dello stesso debito e pagamento della prima rata da parte di GORI s.p.a. entro il 31 dicembre 2018, e le successive nove rate entro il 1° dicembre di ogni successivo anno, fino all’anno 2027. Tuttavia, in seguito al pagamento delle sole prime due rate (2018 e 2019), con atto integrativo dell’Accordo dell’8 novembre 2018, sottoscritto in data 23.11.2020 – e avvinto da motivazioni pressoché inconsistenti se non criptiche – la Regione e la GORI s.p.a. hanno previsto la proroga delle residue rate al 2028, sostanzialmente in ragione dello stato emergenziale determinato dall’epidemia Covid -19. Successivamente, con atto aggiuntivo del 12.08.2022, le rate venivano ulteriormente posticipate, con ripresa dei pagamenti a partire da dicembre 2030, palesando, ovvero concretamente offrendo, la stura alla configurazione di una sorta di recidivo schema di sistematica e acritica dilazione. Ebbene, infatti, tale ennesimo spostamento in avanti – del riconoscimento e del doveroso piano di rientro di quanto non correttamente riversato in osservanza ad uno specifico e precipuo dovere di servizio tratteggiante la pubblicisticamente rilevante relazione concessoria de quo – introduceva un ulteriore elemento di rischio rispetto all’effettivo recupero delle somme non reintegrate da GORI s.p.a. Di talchè, quest’Ufficio di Procura, dopo aver sottratto alla detta somma di euro 112.928.532, le rate effettivamente pagate in esecuzione dell’originario piano di rateizzazione decennale (pari complessivamente ad euro 22.950.868,8), ed a valle degli elementi costitutivi di danno rigorosamente comprovati nella rassegnata attività accertativa, quantificava quale nocumento erariale – certo, concreto ed attuale – l’importo di euro 89.977.663,35 e ritenuta l’ipotesi di danno causalmente riconducibile, secondo diverso titolo soggettivo, alle antigiuridiche condotte di GORI e dell’Amministrazione regionale di Caldoro. In seguito alla notifica dell’invito a dedurre, tra la società GORI s.p.a. – invitato principale anche in ragione della imputazione soggettiva integrata – e l’Ufficio di Procura è sorta una interlocuzione volta a rivedere la dilazione del debito, anche ipotizzando, in un primo momento, la sottoscrizione da parte di GORI di una polizza fideiussoria a garanzia dell’adempimento di tutte le residue rate previste nel piano di cui all’accordo del 2018. Successivamente, valutati gli alti costi che la polizza avrebbe avuto per GORI – nonché soprattutto attentamente considerata e valorizzata la finalistica dispersione dei medesimi che non sarebbero andati a vantaggio né del gestore né dell’Ente pubblico, ma solamente del privato ente creditizio – la società si è determinata per la immediata ripresa del pagamento del residuo debito con la Regione Campania. All’esito del detto confronto si perveniva, infatti, alla proposta del 14.4.2025 con la quale GORI si è impegnata a liquidare, con assoluta immediatezza, ed in via anticipata, a favore della Regione Campania, l’importo complessivo di € 5.000.000,00, a scomputo delle rate del piano di debito previste per le annualità 2030, 2031 e 2032, secondo il prospetto temporale dettagliatamente indicato nella stessa nota. Sulla proposta, la Regione Campania ha espresso il proprio apprezzamento. Ebbene, a parere dell’Ufficio requirente, la proposta formulata da GORI ha una duplice favorevole valenza per la Regione. In primo luogo, non è revocabile in dubbio un immediato e particolarmente consistente beneficio finanziario, già a decorrere dall’anno 2025, per la Regione Campania, laddove invece il piano di rateizzazione vigente – come modificato dai detti atti aggiuntivi del 2020 e del 2022 – non preveda alcun introito a vantaggio della Regione se non prima del mese di dicembre 2030, in disparte la significativa circostanza del risultare le sue relative liquidazioni ferme ai primi due versamenti risalenti a circa sette anni or sono. Ma non può non tenersi conto dell’impegno profuso, da parte di GORI, nella interlocuzione con la Procura, fattivamente adoperandosi sin da subito nel prospettare soluzioni utili a giuridicamente rimuovere il pregiudizio contestato, dapprima nell’attivarsi concretamente per la sottoscrizione di polizze fideiussorie, e poi nel valutare la fattibilità finanziaria, nonché le ricadute benefiche, rispetto agli addebiti sollevati, di una immediata ed economicamente ragguardevole ripresa del pagamento di una parte della quota di debito; impegno concreto che comporterà comunque uno sforzo economico importante e che non può non sortire ricadute in punto di riconsiderazione di alcuni dei presupposti costitutivi dell’azione di responsabilità in parola, specie – preme ribadire – nella misura in cui tale contegno consente una prognosi favorevole anche in ordine al pagamento della restante quota di debito che la Procura ha contestato come danno erariale, certo, concreto ed attuale. In definitiva, dunque, i fattuali e concreti sviluppi successivi alla notifica dell’invito a dedurre, impongono di rivalutare più favorevolmente la stigmatizzata vicenda di responsabilità amministrativa. Da qui l’archiviazione per Giovanni Romano e l’intera Giunta.