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RESPONSABILITÀ DEL COMUNE PER I DANNI DA CATTIVA MANUTENZIONE L'Avvocato risponde 

RESPONSABILITÀ DEL COMUNE PER I DANNI DA CATTIVA MANUTENZIONE

Tutti o quasi, in queste giornate, sono in giro per negozi e si spostano da una parte all’altra della città, in cerca delle migliori occasioni per gli acquisti di fine anno.

Attenzione, però, ad attuare come sempre una conduzione attenta, per le autovetture, per i motocicli ed anche per i pedoni.

Tutti sono sottoposti al rischio di incrociare una buca, un dosso o del brecciolino, casomai residuato da lavori sul manto stradale, che diventa il “nemico numero uno”.

Di chi è la responsabilità? Varie sentenze sentenze chiariscono che l’applicabilità dell’art.2051 c.c., in riferimento a tale fattispecie di sinistro, consente al danneggiato di provare, esclusivamente, il nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo.

Il Comune, per essere esente da responsabilità, sarà obbligato a fornire la prova dell’esistenza di un fattore esterno, con le caratteristiche del caso fortuito e dell’imprevedibilità.

In conseguenza, quando si ha in sinistro per colpa di un manto stradale alterato, sulla presunzione di concorso di colpa ha prevalenza l’omissione della corretta manutenzione della cosa custodita.

L’Amministrazione, quindi, dovrà sempre essere condannata, a condizione che l’attore abbia dimostrato il nesso di causalità tra il danno ed i difetti della cosa custodita (il manto stradale), e l’Amministrazione non abbia dimostrato il caso fortuito.

Massima attenzione, dunque, in queste giornate di festività!

Un vecchio adagio popolare, sempre attuale, recita: ” Vado piano perché ho fretta”!

Auguri ai lettori di questa rubrica, da parte di tutto lo staff dello Studio Legale Labonia!

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